Direttiva DWD: cosa devono fare le PMI che producono componenti per acqua potabile

Se la tua azienda produce valvole, tubi, raccordi, rubinetti, pompe, serbatoi, guarnizioni, rivestimenti o altri componenti destinati agli impianti per acqua potabile, il nuovo quadro europeo della DWD può avere conseguenze dirette sui tuoi prodotti.

Se la tua azienda produce valvole, tubi, raccordi, rubinetti, pompe, serbatoi, guarnizioni, rivestimenti o altri componenti destinati agli impianti per acqua potabile, il nuovo quadro europeo della DWD può avere conseguenze dirette sui tuoi prodotti.

La DWD, acronimo di Drinking Water Directive, è la Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Per le PMI manifatturiere uno degli aspetti più rilevanti riguarda i requisiti igienici dei materiali utilizzati nei prodotti che entrano in contatto con l’acqua.

In Italia la Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 18/2023, successivamente modificato dal D.Lgs. 102/2025.

Una data fondamentale è il 31 dicembre 2026, quando diventano applicabili importanti disposizioni del nuovo sistema europeo su materiali, prove, valutazione della conformità e marcatura.

La domanda da porsi oggi è quindi concreta: quali dei miei prodotti sono interessati e quale percorso devo seguire?

La DWD riguarda i tuoi prodotti?

L’articolo 11 della Direttiva riguarda i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi oppure, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano.

I materiali devono essere tali da:

  • non compromettere la salute umana;
  • non alterare negativamente colore, odore o sapore dell’acqua;
  • non favorire la crescita microbica;
  • non rilasciare contaminanti in quantità superiori a quelle necessarie rispetto alla loro funzione.

Possono quindi essere interessati, in funzione della destinazione d’uso, tubazioni, raccordi, valvole, rubinetteria, pompe, contatori, serbatoi, guarnizioni, rivestimenti e altri componenti a contatto con l’acqua.

Il criterio decisivo non è il settore merceologico dell’azienda, ma la destinazione d’uso del prodotto e i materiali effettivamente a contatto con l’acqua.

Una stessa valvola può, ad esempio, essere destinata a un impianto industriale con acqua tecnica oppure a una rete di acqua potabile. Nel secondo caso occorre valutare anche i requisiti della DWD.

Non tutto ciò che entra in contatto con acqua potabile rientra nell’articolo 11: prodotti chimici per il trattamento e i materiali filtranti sono disciplinati dall’articolo 12. La Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 chiarisce, ad esempio, che anodi sacrificali, membrane e resine a scambio ionico ricadono in tale ambito.

La prima verifica deve quindi essere sempre quella del campo di applicazione corretto.

Come funziona il nuovo sistema europeo

Il sistema DWD introduce criteri armonizzati a livello europeo relativi a:

  • elenchi positivi di sostanze, composizioni e costituenti;
  • metodi di valutazione dei materiali;
  • prove sui materiali finali;
  • classificazione per gruppi di rischio;
  • procedure di valutazione della conformità;
  • organismi notificati;
  • dichiarazione UE di conformità;
  • marcatura specifica.

Gli atti europei principali sono le Decisioni (UE) 2024/365, 2024/367 e 2024/368 e i Regolamenti delegati (UE) 2024/369, 2024/370 e 2024/371.

Per una PMI questo significa che la conformità non può essere gestita semplicemente ordinando una prova di laboratorio: occorre prima definire prodotto, materiali, classificazione e procedura applicabile.

1. Mappare prodotti e materiali a contatto con l’acqua

Il primo passo è individuare le famiglie di prodotto destinate agli impianti per acqua potabile.

Per ogni famiglia è opportuno ricostruire:

  • destinazione d’uso;
  • parti effettivamente bagnate;
  • materiali utilizzati;
  • specifiche tecniche;
  • fornitori;
  • varianti costruttive;
  • eventuali evidenze di conformità già disponibili.

Nel caso ipotetico di una valvola, ad esempio, possono essere rilevanti corpo, otturatore, sede, guarnizioni, O-ring, rivestimenti ed elementi plastici.

Una denominazione generica come “ottone” o “EPDM” può non essere sufficiente. Per la valutazione occorre disporre delle informazioni necessarie a identificare correttamente materiali, composizioni e condizioni d’uso.

2. Verificare sostanze, composizioni e fornitori

Il sistema europeo utilizza elenchi positivi per sostanze di partenza, composizioni e costituenti ammessi nelle diverse categorie di materiali.

Diventa quindi importante controllare la documentazione della catena di fornitura:

  • specifiche di acquisto;
  • schede tecniche;
  • composizioni delle leghe;
  • formulazioni o mescole;
  • trattamenti superficiali;
  • eventuali restrizioni d’uso.

La gestione della conformità non implica necessariamente che ogni dettaglio riservato della formulazione debba essere trasferito al fabbricante; devono però essere rese disponibili, secondo le modalità applicabili, le informazioni e le evidenze necessarie alla valutazione della conformità.

È inoltre buona pratica prevedere un controllo delle modifiche: il cambio di lega, mescola, rivestimento, fornitore o processo può incidere sulla validità della valutazione già effettuata.

3. Determinare il gruppo di rischio

Non esiste una singola “prova DWD” valida per qualsiasi prodotto.

La Decisione (UE) 2024/368 classifica i prodotti o componenti in funzione dell’impiego dei materiali costituenti: materiali organici (come ad esempio plastiche e elastomeri), materiali cementizi e smalti, materiali ceramici, vetro e altri materiali inorganici nei gruppi di rischio GR1, GR2, GR3 e GR4, dal rischio più elevato al più basso. Per i materiali metallici la Decisione (UE) 2024/365 utilizza invece i gruppi di prodotto A, B, C e D, legati anche alla superficie di contatto prevista.

Questa classificazione è fondamentale perché influenza:

  • prove necessarie;
  • procedura di valutazione;
  • livello di intervento dell’organismo notificato.

Per un prodotto assemblato, il Regolamento (UE) 2024/370 stabilisce che la procedura applicabile è determinata dal componente appartenente al gruppo di rischio più elevato o, per le composizioni metalliche, dal gruppo di prodotto più elevato.

4. Capire se si applicano i moduli B+D oppure B+C

Il Regolamento delegato (UE) 2024/370 prevede due percorsi principali.

  • GR1 e GR2: Modulo B + Modulo D

Per i prodotti GR1 e GR2, oppure per le composizioni metalliche dei gruppi A e B, si applicano:

Modulo B – Esame UE per tipo

più

Modulo D – Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione.

L’organismo notificato valuta il tipo, esegue o fa eseguire le prove pertinenti, valuta il sistema qualità e svolge le attività di sorveglianza previste.

Il Regolamento prevede, tra l’altro, un’ispezione iniziale e successive ispezioni annuali del sito produttivo.

  • GR3 e GR4: Modulo B + Modulo C

Per GR3 e GR4, oppure per le composizioni metalliche C e D, si applicano:

Modulo B – Esame UE per tipo

più

Modulo C – Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione.

L’organismo notificato interviene nell’esame UE per tipo. La successiva conformità della produzione al tipo approvato è invece garantita dal fabbricante attraverso il proprio controllo interno.

Questa distinzione ha conseguenze dirette sull’organizzazione aziendale: il percorso B+D comporta una sorveglianza esterna del sistema produttivo maggiore rispetto al percorso B+C.

5. Individuare l’organismo notificato

Una volta determinata la procedura applicabile occorre cercare un organismo notificato competente.

Non è sufficiente rivolgersi genericamente a un laboratorio o a un organismo di certificazione.

Il Regolamento (UE) 2024/370 richiede inoltre che l’organismo notificato sia accreditato da un organismo nazionale di accreditamento sulla base della EN ISO/IEC 17065 per le pertinenti procedure di valutazione della conformità: in Italia l’ente accreditatore è Accredia.

La Commissione europea pubblica gli organismi notificati nella banca dati ufficiale NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations che permette di verificare:

  • numero identificativo dell’organismo;
  • legislazione per la quale è stato notificato;
  • attività e procedure coperte dalla notifica.

Non basta quindi verificare che un organismo possieda un numero di notifica: occorre verificare nella banca dati ufficiale l’effettiva notifica dell’organismo per il quadro DWD e per le procedure di valutazione della conformità necessarie al prodotto.

Organismo notificato e laboratorio non sono la stessa cosa

Il laboratorio esegue prove.

L’organismo notificato svolge invece le attività di valutazione della conformità previste dal Regolamento.

Nel Modulo B, le prove pertinenti devono essere effettuate dall’organismo notificato o per suo conto.

Per questo motivo è preferibile individuare l’organismo notificato prima di commissionare autonomamente le prove.

6. Quanto durano i certificati previsti dal Regolamento 2024/370?

Il Regolamento 2024/370 prevede una validità di cinque anni per i certificati rilasciati nell’ambito delle procedure disciplinate.

Nel percorso B+D l’organismo notificato rilascia i certificati previsti per le procedure applicabili e può revocarli in funzione dell’esito delle attività di sorveglianza annuale.

Nel percorso B+C il certificato relativo all’esame UE per tipo ha anch’esso validità quinquennale.

Per una PMI questo significa che la conformità non deve essere considerata come una verifica “una tantum”: occorre mantenere nel tempo il controllo su prodotto, materiali, fornitori e produzione.

7. Integrare la DWD nel controllo della produzione

Il controllo necessario dipende anche dal modulo applicabile.

Nel percorso B+D il sistema qualità è valutato dall’organismo notificato.

Nel percorso B+C il fabbricante deve garantire internamente che ciò che produce continui a essere conforme al tipo approvato.

I processi coinvolti possono comprendere:

  • qualifica dei fornitori;
  • controlli in accettazione;
  • identificazione e rintracciabilità;
  • gestione delle modifiche;
  • controlli di processo;
  • gestione delle non conformità;
  • registrazioni delle verifiche.

Un sistema ISO 9001 può fornire una buona infrastruttura organizzativa, ma la certificazione ISO 9001 non dimostra la conformità del prodotto alla DWD.

8. Preparare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE

La documentazione deve permettere di ricostruire:

  • quale prodotto è stato valutato;
  • quali materiali contiene;
  • quale gruppo di rischio si applica;
  • quale procedura è stata utilizzata;
  • quali prove sono state eseguite;
  • quali certificati sono stati rilasciati;
  • come viene mantenuta nel tempo la conformità della produzione.

Quando la procedura dimostra il rispetto dei requisiti applicabili, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato redige la dichiarazione UE di conformità prevista dal Regolamento 2024/370.

La dichiarazione deve essere predisposta secondo il modello previsto dal Regolamento, mantenuta aggiornata e resa disponibile nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato.

Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante assume la responsabilità della conformità del prodotto.

9. Applicare la marcatura DWD

Il Regolamento delegato (UE) 2024/371 stabilisce una marcatura armonizzata specifica per indicare che il prodotto destinato al contatto con acqua potabile è conforme all’articolo 11 della Direttiva.

Questa marcatura è distinta dalla marcatura CE.

Il regolamento definisce il simbolo armonizzato e le relative modalità di utilizzo; per il simbolo è prevista un’altezza minima di 5 mm, mentre documentazione e imballaggio riportano anche l’indicazione relativa all’idoneità per acqua potabile nelle lingue richieste.

Un prodotto può essere soggetto sia alla disciplina DWD sia ad altra legislazione europea che richiede la marcatura CE. Una conformità non sostituisce automaticamente l’altra.

10. Cosa succede ai prodotti conformi al D.M. 174/2004?

Fino al 31 dicembre 2026, per i materiali e i prodotti interessati continua ad avere rilievo il D.M. 6 aprile 2004, n. 174, secondo quanto previsto dal quadro nazionale aggiornato.

Il D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 102/2025, prevede inoltre specifiche disposizioni transitorie.

Per i prodotti risultati conformi a livello nazionale sulla base del D.M. 174/2004 prima del 31 dicembre 2026, la normativa consente, alle condizioni stabilite, la prosecuzione dell’immissione sul mercato nazionale e dell’utilizzo fino al 31 dicembre 2032, quando è rispettata la condizione relativa al valore di parametro di 5 µg/l di piombo nell’acqua ai punti di conformità.

Per i prodotti che non rispettano tale condizione è previsto il termine del 31 dicembre 2030.

Il regime non deve quindi essere interpretato come una proroga automatica per qualsiasi prodotto oggi conforme al D.M. 174/2004.

È necessario verificare:

  • base documentale della conformità;
  • rapporti di prova e certificati disponibili;
  • prodotti e materiali effettivamente coperti;
  • eventuali modifiche successive;
  • condizioni applicabili al singolo prodotto.

Checklist DWD per una PMI manifatturiera

Prima del passaggio al nuovo sistema verifica di avere:

  1. individuato i prodotti interessati;
  2. identificato tutti i materiali a contatto;
  3. verificato sostanze, composizioni e fornitori;
  4. determinato il gruppo di rischio;
  5. individuato i moduli B+D oppure B+C;
  6. identificato un organismo notificato competente;
  7. definito con l’organismo il piano delle prove;
  8. verificato il transitorio per i prodotti già conformi al D.M. 174/2004;
  9. adeguato il controllo della produzione;
  10. organizzato documentazione tecnica, dichiarazione UE e marcatura.

Seguire questa sequenza consente di evitare due errori costosi: effettuare prove prima di aver definito la procedura corretta oppure rivolgersi a un soggetto che non possieda la notifica necessaria.

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